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Nella Gazzetta ufficiale del 6 dicembre 2011, n. 284 è stato pubblicata la manovra economica varata dal “Governo Monti” (decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici). All’interno delle diverse disposizioni che compongono il decreto legge, vi sono alcune norme che introducono una riforma strutturale dell’assetto istituzionale delle Province, con lo scopo di ridurne i costi di funzionamento.
Queste disposizioni sono contenute nei commi che vanno dal 14 al 21 dell’art. 23, di cui forniamo una schematica sintesi.
Funzioni della Provincia (art. 23, commi 14 e 18).
È stabilito che le Province esercitino solo le funzioni di indirizzo politico e di coordinamento delle attività dei Comuni. Le altre funzioni sinora esercitate dalle Province sono trasferite (insieme con le risorse umane finanziarie e strumentali), entro il 30 aprile 2012, ai Comuni, con legge dello Stato oppure con legge regionale, secondo le rispettive competenze. In base al principio di sussidiarietà, è tuttavia possibile che le funzioni siano acquisite dalle Regioni. Nel caso di mancato trasferimento delle funzioni da parte delle Regioni entro il 30 aprile 2012, vi provvede il Governo in via sostitutiva (ai sensi dell’art. 8 della legge 2003, n. 131/2003, relativo al potere sostitutivo del Governo previsto dall’art. 120 Cost.)
Organi di governo della Provincia (art. 23, commi 15, 16, 17, 19 e 20).
La novità di maggiore rilevanza è rappresentata dall’eliminazione delle Giunte provinciali, per cui gli organi delle Province saranno solo il Consiglio provinciale (composto da non più di dieci componenti eletti dagli organi elettivi dei Comuni che ricadono nel territorio della Provincia, con modalità che dovranno essere stabilite con legge dello Stato entro il 30 aprile 2012) e il Presidente della Provincia, quest’ultimo eletto dal Consiglio provinciale tra i suoi componenti. La carica del Consiglio e del Presidente è fissata in cinque anni, mentre la decadenza degli organi in carica delle Province si verificherà al decorso del termine che verrà stabilito con una legge statale.
Enti territoriali non previsti dalla Costituzione (art. 23, comma 22).
La norma contenuta nel comma 22 non apporta modificazioni strutturali nell’organizzazione locale, ma si inserisce anche essa nell’ambito delle misure volte a ridurre i costi dell’apparato pubblico locale. Il comma 22 dispone infatti che la titolarità di qualsiasi carica, ufficio o organo di natura elettiva di un ente territoriale non previsto dalla Costituzione (ricordiamo che gli enti territoriali previsti dalla Costituzione sono i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni) è a titolo gratuito. Si mette in evidenza l’analogia di questa disposizione con quella contenuta nell’art. 5, comma 7 del decreto legge 78/2010 (Manovra economica 2010), secondo la quale gli amministratori di comunità montane e di unioni di comuni e comunque di forme associative di enti locali aventi per oggetto la gestione di servizi e funzioni pubbliche (tutti enti non previsti in Costituzione) non possono percepire nessuna forma di retribuzioni, gettoni, indennità o emolumenti





