Per quel che riguarda gli Enti Locali, in base alla riforma del Titolo V della Costituzione lo Stato può legiferare in maniera esclusiva su legislazione elettorale (e non vi è nessuna equivocità in questo termine), organi di governo (ossia quelli che sono titolari di poteri di indirizzo politico e non coprono certo tutta l’organizzazione amministrativa) e le funzioni fondamentali (ossia, il livello minimo di funzioni amministrative che deve essere attribuito agli Enti Locali su tutto il territorio nazionale).

 

Tutti gli altri elementi dell’ordinamento degli Enti Locali, quindi, rimangono nella competenza residuale delle Regioni.

Stato e Regioni – nelle rispettive competenze – devono inoltre tener conto dei principi costituzionalmente riconosciuti di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza (visto che la Costituzione pone sullo stesso piano i vari livelli di Governo).

Infine, c’è la potestà regolamentare – anche questa costituzionalmente riconosciuta – degli Enti Locali di organizzare le funzioni a loro attribuite.

Di conseguenza le leggi statali, che non rientrano nella competenza esclusiva, sono cedevoli, ossia modificabili nella misura in cui le fonti dell’autonomia normativa (legge regionale o regolamento locale) ritengano opportuno farlo.

La Regione potrebbe riscrivere totalmente la disciplina nelle materia di competenza residuale, mentre gli Enti Locali potrebbero muoversi in un quadro legislativo certo.

Inoltre, le Unioni di Comuni non sono menzionate fra i livelli di governo riconosciuti dal Titolo V della Costituzione: ciò suffraga ancora di più l’ipotesi che la Regione possa intervenire a livello legislativo.

La Regione Liguria, come scritto nell’art. 63 dello Statuto, promuove i rapporti di cooperazione tra gli Enti Locali e favorisce l’esercizio associato delle funzioni. Da questo punto di vista, ci potrebbero essere i presupposti per incrociare le spade con lo Stato per i famigerati artt. 16 del DL 138/2011 e 14 del DL 78/2010, vincere e dare un senso alla governance territoriale.

La nuova organizzazione sovracomunale (unione, o come si preferirà chiamarla) dovrebbe avere autonomia finanziaria (in entrata e in uscita, da stabilire un legame di responsabilità forte fra entrate finanziarie, attività esercitate e servizi erogati) ed essere dotata di una tecnostruttura qualificata.

Dovranno essere assistite non con trasferimenti routinari, ma con finanziamenti mirati soprattutto alle politiche energetiche (perché generano reddito ed entrate per i Comuni), alle politiche ambientali (perché sono la criticità del nostro entroterra), alle produzioni agroalimentari (Programma di Sviluppo Rurale), al turismo naturalistico (Parchi), al trasporto sostenibile, al servizio alle persone, ai mezzi di comunicazione e alle nuove tecnologie.

Bisognerà individuare ambiti in grado di essere sia distretti rurali, parchi regionali, comprensori di bonifica (insomma, aree dove collocare la maggior parte delle funzioni e dei servizi di prossimità).

Gli organi degli enti sovracomunali dovrebbero essere legittimati da un voto popolare.

Per dare loro una struttura tecnico amministrativa forte potrebbero assorbire, assieme alle funzioni, il personale di ispettorati, parchi, ex comunità montane (così cancelleremo questi enti, senza indebolire la governante)

Con una struttura di questo tipo dovrebbe essere un obbligo aderire a queste aggregazioni sovraccomunali.

La Regione può e deve sostenere i Comuni (soprattutto quelli più piccoli) che rappresentano in questo momento l’anello debole della catena della governance, ma anche quello più vicino ai cittadini. Se questo anello dovesse spezzarsi, la frattura fra cittadinanza e istituzioni senz’altro diverrebbe più profonda.

 

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